Cessione del credito Ecobonus 2019 – DECRETO CRESCITA (DL 4 2019)

ecobonus

Cessione del credito Ecobonus: cosa è in parole semplici

Nell’apposita sezione abbiamo avuto modo di parlarvi diffusamente di che cosa sia l’Ecobonus 2019 e dei passaggi per poterne usufruire correttamente; ricordiamo che, tra tutte le detrazioni fiscali possibili, si tratta di una delle più importanti, in quanto riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche o titolari di reddito di impresa) che decidono di intraprendere dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento di un soddisfacente livello di risparmio energetico all’interno della propria abitazione (tra questi, ovviamente, è da considerarsi l’intervento di insufflaggio delle intercapedini).

L’Ecobonus 2019 è a tutti gli effetti un’agevolazione fiscale (ricordatevi che, tra queste, possiamo annoverare anche l’IVA agevolata al 10%), di conseguenza non riceviamo una somma in denaro, bensì una detrazione dall’Irpef (nel caso in cui la spesa di ristrutturazione sia stata effettuata da un privato), o dall’Ires – Imposta del Reddito sulle Società (nel caso in cui la spesa venga sostenuta da un’impresa o una società), che viene erogata in 10 rate annuali di importo identico.

Non tutti sanno, però, che esiste la possibilità di effettuare la cosiddetta cessione del credito Ecobonus! In termini molto semplici il contribuente può scegliere di cedere il credito che vanterebbe, direttamente all’impresa che effettua il lavoro di ristrutturazione edilizia (o ad altro soggetto privato) finalizzato all’ottenimento del risparmio energetico, ottenendo in cambio uno sconto immediato teoricamente della stessa entità della detrazione fiscale, senza attendere l’erogazione delle 10 rate annuali.

Perché si decide di ricorrere alla pratica della cessione del credito Ecobonus?

Spesso il privato o il condominio non ha la possibilità economica di affrontare una spesa importante come quella prevista per la ristrutturazione edilizia, di conseguenza, affidandosi alla pratica della cessione del credito di imposta, ha la possibilità di pagare i lavori pagando un importo molto più basso rispetto a quello previsto.

  • Nota bene: tutti gli altri soggetti che non ricadono nella no tax area, ma sono comunque beneficiari della detrazione fiscale Ecobonus, possono optare per la cessione del credito in favore di fornitori che hanno effettuato l’intervento di ristrutturazione, o di altri soggetti privati.

Un ulteriore passaggio è stato, inoltre, stabilito dal cosiddetto Decreto Crescita del 2019, che consente la cessione del credito relativo alle detrazioni fiscali pari al 50% (che, lo ricordiamo, sono previste per tutti gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa).

Cessione del credito Ecobonus: chi ha la possibilità di fruire della detrazione

I soggetti che hanno la possibilità di fruire della pratica della cessione del credito Ecobonus sono:

  • tutti i contribuenti che possono, in teoria, beneficiare dell’Ecobonus, a patto che siano realmente beneficiari della detrazione di imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • i fornitori che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione (se non è coinvolto un singolo fornitore ma più soggetti, tale credito cedibile viene calcolato sulle spese che sono state sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascuno di essi);
  • intermediari finanziari ed istituti di credito (ma solo se questo credito deriva da soggetti che sono all’interno della cosiddetta no tax area, ossia possiedono un reddito al di sotto del quale la persona è esente da imposizione fiscale);
  • soggetti privati (persone fisiche, lavoratori autonomi, lavoratori d’impresa, società, banche, intermediari finanziari) che sono in qualche modo ricollegabili all’intervento di ristrutturazione che ha consentito di beneficiare della detrazione fiscale;
  • i soggetti passivi dell’IRES (imposta sul reddito delle società) e cessionari del credito che hanno modo a loro volta di poter effettuare una sola altra cessione del credito.

Cessione del credito Ecobonus: come si comunica e quali sono i dati che servono

Le modalità di comunicazione della cessione del credito Ecobonus sono stabilite dal Provvedimento del 19/04/2019 che è stato emanato dall’Agenzia delle Entrate.

E’ proprio a questo istituto che bisogna comunicare la nostra volontà di cessione, attraverso;

  • apposita area riservata che possiamo trovare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • recandosi presso uno degli uffici dell’Agenzia e compilando un apposito modulo. Tale documento può anche essere successivamente inviato via PEC, ma è necessario che venga sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa + documento di identità di chi ha firmato il modulo.

Chi intende effettuare la cessione del credito Ecobonus deve, in ogni caso, effettuare la comunicazione con i dati necessari entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, pena l’inefficacia della cessione stessa.

Chi riceve questo credito (il cosiddetto cessionario) può poi utilizzarlo (con le identiche condizioni che erano applicate al cedente, tramite un modello F24 nel quale si specifica il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate stessa, che per l’Ecobonus corrisponde al 6890) o cederlo a sua volta, ma solo dopo che ha reso noto di averlo accettato con apposita comunicazione nell’area riservata del sito web dell’Agenza delle Entrate. Anche il cedente, nella sua apposita area riservata, ha modo di visualizzare la comunicazione di accettazione del credito da parte del cessionario.

Quali sono i dati necessari da comunicare per la cessione del credito Ecobonus?

Nel caso in cui la cessione del credito Ecobonus riguardi un’unità abitativa e non un condominio, è necessario che il soggetto cedente comunichi, attraverso il modulo che può trovare nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle Entrate, o in uno qualunque dei suoi uffici, i seguenti dati:

  • nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del cedente;
  • la tipologia di intervento che è stata effettuata, barrando l’opportuna casella;
  • importo totale della spesa sostenuta;
  • importo totale del credito cedibile;
  • l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa;
  • i dati catastali dell’immobile che ha beneficiato dell’intervento di ristrutturazione;
  • i dati del cessionario, che vengono indicati solo se già avvenuta l’accettazione del cessionario stesso, indicando anche la sua tipologia con un apposito numero (1 se si tratta di un fornitore che ha effettuato il lavoro direttamente, 2 se altro soggetto esterno ai lavori).

Nel caso in cui tale cessione del credito riguardi un lavoro di ristrutturazione effettuato in condominio (di cui abbiamo parlato quando ci siamo riferiti alla ripartizione delle spese di coibentazione termica e alla possibilità di isolare un singolo appartamento condominiale), è necessario che il soggetto che desidera cedere, lo comunichi all’amministratore di condominio entro il 31/12 dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa, in modo tale che lo stesso possa comunicare all’Agenzia delle Entrate (attraverso i suoi canali telematici) l’effettiva accettazione del cessionario entro e non oltre il 28/02 dell’anno successivo, consegnando al condomino la certificazione delle spese che sono imputabili a lui, ed indicando anche il protocollo telematico di segnalazione che è stato utilizzato con l’Agenzia stessa.

Quali sono i dati che devono essere comunicati all’amministratore di condominio?

  • che è avvenuta una cessione del credito di imposta;
  • che la stessa cessione è stata accettata dal cessionario;
  • dati del cedente (nome, cognome, codice fiscale);
  • dati del cessionario (nome, cognome, codice fiscale).

Quali sono i dati che l’amministratore deve successivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate?

  • quale è l’importo delle spese sostenute;
  • quali sono i bonifici inviati per sostenere queste spese;
  • il codice fiscale del condomino che desidera cedere il credito e l’importo ceduto;
  • il codice fiscale del cessionario, unitamente alla sua dichiarazione di accettazione;

L’atto di cessione deve essere in qualche modo registrato? No, in quanto l’Agenzia delle Entrate stabilisce che non esistono vincoli relativi alla forma che si utilizza per cedere l’Ecobonus e di conseguenza non si hanno obblighi di registrazione del documento che attesta la cessione, fermo restando che permane l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Qualora i dati non fossero completi e mancassero i requisiti oggettivi (anche in modo parziale), o si abbia un’indebita fruizione di tale credito, si avrà il recupero dell’importo preso dal cessionario, aggiungendo a questo interessi e sanzioni.

Cessione del credito Ecobonus: Attenzione… arma a doppio taglio!

Il Decreto 34-2019 sulla cessione del credito apre le porte ad un ottimo affare per il cliente finale almeno in teoria…non sempre questo sarà vero e possibile!

La maggior parte delle aziende che operano lavori di riqualificazione energetica sono le PMI (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) che ovviamente non hanno le risorse finanziarie per accollarsi (a favore del cliente e al posto dello stato) degli introiti che in realtà entreranno in cassa solo nel lungo periodo dovendo ovviamente nel frattempo anticipare costi (di materie prime e manodopera). Questo farà si che per poter far fronte a quanto indicato dalla legge aumenteranno i prezzi dei lavori preventivati nel caso in cui il cliente vuole optare per la cessione del credito. Quindi per il cliente finale molto probabilmente rimane conveniente usufruire della classica detrazione fiscale ripartita in 10 anni che rimane al 50% o al 65% secondo quanto previsto dalla legge Ecobonus 2019.

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Federico Calvanelli
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