Dichiarazione IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni
Normative di riferimento sulla dichiarazione IVA agevolata al 10%
Sapete che è possibile richiedere l’applicazione di un’IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni edili, evitando così la normale aliquota prevista al 22%?
Si tratta a tutti gli effetti di un regime agevolato la cui normativa di riferimento è materia che ancora oggi porta parecchia confusione.
Questo, a causa del confronto presente tra più tipi di regolamento diverso.
Ecco perché è difficile comprendere come usufruire dell’agevolazione IVA al 10%, relativamente a interventi di ristrutturazione e manutenzione.
Analizzeremo nel dettaglio quando si applica l’IVA al 10% per ristrutturazioni, in modo da capire i casi nei quali se ne può beneficiare.
Si tratta di un regime fiscale agevolato dedicato a tutti quei tipi di interventi di recupero edilizio (dal restauro, al risanamento fino alla ristrutturazione).
Il riferimento normativo di partenza è l’Articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999.
Questo contiene e, soprattutto, definisce tutte le varie tipologie di interventi di:
- recupero;
- manutenzione;
- ristrutturazione del patrimonio edilizio che che hanno la possibilità di usufruire di un’agevolazione IVA agevolata al 10%.
Quando si applica nel concreto
E’ possibile effettuare una richiesta di IVA per ristrutturazioni al 10% su PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE che vengono realizzati su immobili residenziali.
Stop, quindi, ad eventuali richieste che riguardano immobili con NON prevalente destinazione abitativa privata.
Chi può farne richiesta?
Non è fondamentale essere proprietari dell’immobile (con destinazione ad uso abitativo) per avere il diritto a richiedere tale agevolazione.
Qualsiasi soggetto che paga per eseguire il lavoro di ristrutturazione e manutenzione edilizia ha la possibilità di ottenere un’IVA al 10% edilizia.
Difatti in questo caso conta il tipo di lavori che vengono effettuati, e non chi possiede effettivamente l’immobile.
Di seguito possiamo vedere quali sono i lavori ed interventi per i quali si ha la possibilità di richiedere l’agevolazione.
IVA 10 manutenzione ordinaria
Manutenzioni ordinarie (definite nel Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 245 del 20/10/2001, come:
“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Ecco un elenco sintetico degli interventi di manutenzione ordinaria che possono usufruire di un regime di IVA agevolata al 10%:
- piccoli interventi di riparazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa;
- mini interventi di riparazione eseguiti su impianti tecnologici;
- interventi di manutenzione obbligatoria su impianti di riscaldamento;
- rinnovo della tinteggiatura delle pareti;
- riparazione o sostituzione di impianti elettrici, idraulici e termici;
- sostituzione dei sanitari.
IVA 10 manutenzione straordinaria
Manutenzioni straordinarie sono definite come:
“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Ecco un elenco sintetico degli interventi di manutenzione straordinaria che possono usufruire di un regime di IVA agevolata al 10%:
- ricambio degli infissi esterni, delle persiane o delle finestre di casa;
- rifacimento completo del bagno;
- sostituzione della caldaia e certificazione di conformità dell’impianto;
- consolidamento delle fondamenta dell’abitazione;
- modifica totale di elementi della casa, quali scale, muri e recinzioni;
- sostituzione di solai o tramezzi;
- bonifica del terreno, se ai fini di realizzare la ristrutturazione della rete fognaria domestica;
- coibentazione degli edifici (come ad esempio il cappotto termico e l’insufflaggio delle intercapedini).
Altri interventi da considerare
IVA al 10% su lavori edili.
Parliamo in questo caso, “degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”
Interventi per il restauro e risanamento conservativo.
Questi sono definiti come “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”
Viene, inoltre, stabilita la possibilità di poter fare la richiesta di IVA agevolata al 10% anche per le CESSIONI DI BENI.
Questo solo nel caso in cui la loro fornitura venga eseguita all’interno di un regolare contratto di appalto, e nel limite dei cosiddetti beni significativi.
IVA sui beni significativi
Abbiamo appena detto che è possibile richiedere l’IVA agevolata anche nel caso in cui l’appaltatore fornisca i cosiddetti beni significativi.
Con questi, intendiamo un elenco di beni il cui valore è definito prevalente rispetto a quello della prestazione.
Furono individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia il 29.12.1999 e sono i seguenti:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Tra i beni significativi si considerano anche le componenti che contribuiscono alla creazione del bene stesso (materie prime e la manodopera).
La dichiarazione IVA agevolata al 10% è effettivamente realizzabile per tutti quegli interventi che contribuiscono a recuperare il patrimonio edilizio, su beni significativi:
- autonomamente individuabili;
- separati funzionalmente dal manufatto principale (il calcolo del valore di questi beni viene effettuato sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale).
La fattura deve riportare separatamente l’indicazione del valore del servizio oggetto della prestazione e del bene significativo.
L’agevolazione IVA sui beni significativi non è applicata sulla base del loro valore totale, ma sulla differenza che si ottiene tra il valore totale della prestazione ed il valore totale dei beni stessi.
Su questa differenza si potrà avere un’aliquota ridotta.
Sul rimanente si dovrà continuare ad applicare la normale aliquota IVA al 22%.
IVA sui beni finiti
Oltre ai beni significativi, l’IVA al 10% si può applicare anche sui cosiddetti beni finiti.
Si chiamano in questo modo perché riescono sempre a mantenere la loro individualità, e possono essere sostituiti indipendentemente dalla struttura nella quale si trovano.
Pensate, ad esempio, ad una vasca da bagno o ad una finestra.
Sono beni che possono essere sostituiti in qualunque momento e non sono dipendenti dalla struttura (il bagno o la parete).
L’IVA al 10% si applica sui beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (cc.dd. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile.
Questo, anche se:
- acquistati direttamente dal committente dei lavori;
- a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.
Inoltre, i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento:
- se forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero;
- a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.
Quando non è possibile effettuare la richiesta
Ovviamente non sempre è possibile ottenere questa agevolazione fiscale.
Di conseguenza ecco quali sono i casi in cui non si può richiedere l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%:
- quando materiali o beni sono stati forniti da una persona fisica che risulta diversa da quella che realmente esegue i lavori di ristrutturazione;
- se i materiali o beni per i lavori sono stati acquistati direttamente dal committente;
- nel caso in cui si abbia a che fare con prestazioni professionali, anche se queste sono state effettuate nell’ambito dell’insieme di interventi che hanno il fine di recuperare l’edificio
- per prestazioni di servizi resi in esecuzione di un contratto di subappalto, dove in questo caso spetta alla ditta subappaltatrice il rilasciare fattura con IVA al 22% nei confronti dell’impresa appaltatrice.
Sarà poi compito di questa fatturare al committente la prestazione con IVA per ristrutturazioni al 10% (ma solo se ne sussistono tutti i requisiti).
Per maggiori info si consiglia di consultare queste pagine:
- Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico;
- Circolare 71-2000 Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Entrate: circolare 36-2007
Coibentarecasa.it consiglia vivamente di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia.
Questo per avere info dettagliate e appropriate al caso specifico in essere, essendo le normative vigenti poco chiare e a volte plurime in materia.
Autocertificazione IVA 10% e documentazione da presentare
Il proprietario dell’abitazione (o l’inquilino) può inoltrare una richiesta formale all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione per ottenere l’agevolazione IVA al 10%.
Ricordiamo, però, che la documentazione deve essere necessariamente completa.
Ma cosa deve essere presente al suo interno?
- facoltativamente, una copia della concessione edilizia (trattasi di un’autorizzazione amministrativa per la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione di un edificio);
- copia del contratto preliminare di compravendita;
- fotocopia di documento e codice fiscale del richiedente;
- autocertificazione IVA al 10%
Questo è un modello facilmente scaricabile online e che vi lasciamo di seguito, nella quale si chiede che sulle prestazioni di servizi eseguite venga applicata l’aliquota nella misura agevolata del 10%.
Si tratta di un’autocertificazione, quindi ci prendiamo la responsabilità relativa all’ammissibilità della richiesta.
Scarica il modello “Richiesta di applicazione IVA agevolata 10%”
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