Bonus Facciate 2020: come funziona la detrazione, quali sono i requisiti

bonus facciate 2020, quali sono le modalità di applicazione

Cos’è il Bonus Facciate 2020

Il panorama delle detrazioni fiscali presentate dal Governo Italiano con l’ultima Legge di Bilancio 2020 (conosciuta anche con il nome di Legge 27 dicembre 2019, n. 160), si arricchisce di una nuova forma di agevolazione pensata per tutti coloro che desiderano recuperare le facciate esterne delle proprie abitazioni. Si tratta del cosiddetto Bonus Facciate 2020 (all’interno dei nostri approfondimenti abbiamo avuto modo di parlare anche del Sisma Bonus, pensato per la ristrutturazione degli edifici finalizzata al miglioramento delle classi di rischio sismico), del quale andiamo brevemente a fare una panoramica.

Il Bonus Facciate 2020 rappresenta a tutti gli effetti uno sgravio fiscale pari ad una detrazione sulle imposte (IRPEF se riguardante un soggetto fisico, IRES se riguardante una società), per tutti coloro che decidono di effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero (o restauro) delle facciate esterne di un edificio.

facciata condominiale bonus facciate 2020Sull’interpretazione di questa norma vi sono stati dei dibattiti che hanno necessitato di una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; è di poche settimane fa l’emanazione della Circolare ministeriale 2/E del 14 febbraio 2020, la quale afferma che per facciata esterna si deve intendere “l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, oltre che gli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

Si tratta di una detrazione fiscale per la quale è prevista una copertura delle spese documentate pari al 90% del totale e riguarda gli interventi realizzati su singole case, condomini ma anche edifici aziendali; fate attenzione, l’agevolazione del Bonus Facciate 2020 è valida solo per gli interventi effettuati nel corso dell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2020.

Tale detrazione IRPEF o IRES è da considerarsi ripartita in 10 quote annuali di pari importo, andando così a riprendere le modalità delle altre detrazioni fiscali previste per gli edifici, ma con una grande differenza; è l’unica detrazione tra i Bonus Casa (ovvero detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni per l’adeguamento sismico) che non prevede un limite di spesa agevolata (un modo per dare una spinta alla riqualificazione del patrimonio residenziale italiano, spesso non esente da numerose pecche dal punto di vista estetico, derivanti da scarsa manutenzione e cura).

Un altro aspetto importante è la possibilità di cumulare il Bonus Facciate 2020 con altri interventi che consentono la riqualificazione energetica di un edificio (quindi uno qualsiasi dei lavori che sono compresi nel cosiddetto Ecobonus 2020, come ad esempio la realizzazione di un intervento di insufflaggio con schiume isolanti sulle intercapedini).

Cosa intendiamo per cumulare? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che se effettuiamo due interventi sull’involucro che sono riconducibili a diverse modalità di agevolazione fiscale, è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni, ma solo se le spese dei due interventi vengono contabilizzate distintamente e, per ognuna di esse, si rispettano tutti gli adempimenti previsti.

Esempio pratico: cumulabilità possibile se si realizza un intervento di isolamento termico su un edificio, lavorando sia sulla parte opaca di una facciata (intervento che rientra nel Bonus Facciate), sia lavorando sull’isolamento termico della rimanente parte dell’involucro (intervento riconducibile all’Ecobonus)

Risultato: se le spese di questi due interventi sono distinte e se per entrambe si rispettano i vincoli e gli adempimenti richiesti, si potrà beneficiare contemporaneamente della detrazione fiscale del 90% per la parte di spesa per i lavori sulla facciata, e per un valore che varia dal 50- 65 al 75% (in base al risultato che si consegue) per la parte relativa all’intervento di isolamento termico.

Quindi è possibile realizzare un intervento di insufflaggio in contemporanea ad un intervento sulla facciata, ed ottenere (rispettando tutti gli adempimenti previsti) per le due differenti spese le detrazioni del 65% e del 90%.

Bonus Facciate 2020: quali interventi vi rientrano e quali no

vista della facciata di un edificioQuali sono le categorie che rientrano nell’applicazione del Bonus Facciate 2020? Possono richiedere la detrazione fiscale:

  • persone fisiche;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti, società di persone e società di capitali;
  • titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, con limitazione della percentuale di detrazione pari al 50%.

Altro elemento fondamentale sulla nuova agevolazione fiscale riguarda la sua applicabilità, vincolata a determinate tipologie di edifici.

La Legge di Bilancio 2020, nel prevedere il Bonus Facciate, delimita la possibilità di attuare questi interventi solo per edifici allocati nelle cosiddette zone omogenee A o B.

Cosa sono queste zone e a quale normativa fanno riferimento?

Detto semplicemente, si tratta di aree che sono considerate ad alto tasso di urbanizzazione.

Le zone territoriali omogenee sono aree in cui si suddivide un territorio comunale, ed il riferimento normativo da considerare è il Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968 n.1444 che stabilisce la suddivisione del territorio comunale in sei zone contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, F.

Nel Decreto si stabilisce che il Bonus Facciate 2020 può essere richiesto solo se l’intervento avviene in edifici compresi nella:

  • Zona omogenea A o Centro Storico (che comprende agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi)
  • Zona omogenea B o Zona di completamento (che comprende le parti di territorio non appartenenti alla zona A e parzialmente edificate, ossia le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq)

Il Bonus Facciate 2020 è previsto per interventi di recupero e restauro delle facciate di abitazioni autonome, condomini, ma anche edifici aziendali, e questi interventi possono essere effettuati:

  • sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti e fregi;
  • sono considerati validi anche i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni ed impianti che insistono sulla parte opaca della facciate;
  • su strutture opache della facciata ritenute influenti dal punto di vista termico o che interessino almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’abitazione.

ATTENZIONE a questo ultimo punto! Per interventi che ritoccano almeno il 10% della facciata, la Legge di Bilancio 2020 prevedeva che fosse necessaria l’installazione di un cappotto termico sull’edificio. Sono quindi obbligato ad effettuare sempre lavori di risparmio energetico?

La già citata Circolare ministeriale 2/E del 14 febbraio 2020 fa chiarezza e stabilisce che, qualora le facciate siano rivestite in piastrelle o con altri materiali «che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio», la verifica del superamento del limite del 10% va fatta calcolando il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

ESEMPIO: se la superficie opaca della mia facciata è di 400 metri quadri, ma 320 sono coperti di piastrelle, il 20% è la parte che devo considerare. Qualora le piastrelle ricoprano tutti i miei 400 metri quadri, allora non ho alcun obbligo di effettuare lavori di risparmio energetico.

RISULTATO: in questo caso i lavori di rifacimento andranno a beneficiare della detrazione del 90% senza ulteriori investimenti!

Quali spese accessorie possono essere portate comunque in detrazione?

Tutte le spese che riguardano l’acquisto dei materiali necessari per la sistemazione della facciata, oltre che tutta la parte progettuale (perizie, sopralluoghi da parte di un tecnico abilitato, rilascio di attestato APE per la certificazione energetica), le spese relative all’installazione dei ponteggi per i lavori, quelle per la rimozione di eventuali detriti, ma anche IVA, imposta di bollo e tassa per occupazione del suolo pubblico.

Per quali interventi non è applicabile il Bonus Facciate 2020?

Ogni agevolazione fiscale prevede delle opportunità di applicazione, ma di contro comprende anche situazioni nelle quali non si può richiedere questo beneficio:

  • si considerano fuori dall’elenco tutti gli interventi che riguardano il rifacimento o sistemazione di impianti elettrici esterni o di condutture pluviali, cosa abbastanza scontata se consideriamo che la norma cita espressamente le parti opache delle facciate, balconi ed ornamenti;
  • conseguentemente a quanto detto risultano esclusi anche gli interventi di sostituzione di infissi (per i quali valgono le regole del cosiddetto Ecobonus 2020), ma anche per portoni, vetrate e cancelli;
  • interventi di rifacimento che riguardano superfici confinanti con piccoli cortili interni degli edifici di abitazione (detti chiostrini o cavedi), cornicioni, facciate interne, ad eccezione di quelli che sono visibili dalla strada o dal suolo pubblico e confinanti con essi;
  • interventi su tetti e lastrici solari;
  • tutti gli edifici che sono costruiti all’interno delle cosiddette zone omogenee C (o zone di espansione), D (o zone industriali), E (zone agricole), F (zone di servizi pubblici).

Bonus Facciate 2020 e modalità di pagamento

calcolo detrazione fiscale bonus facciate 2020La detrazione fiscale relativa al Bonus Facciate 2020 si può ottenere solo se si rispettano le modalità di pagamento previste per le persone fisiche e per chi è titolare di un reddito d’impresa.

Nel caso di una persona fisica, il pagamento delle spese che possono essere portate a detrazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o postale, sempre considerando che da esso deve risultare:

  • causale di versamento;
  • codice fiscale di chi beneficia della detrazione Bonus Facciate 2020;
  • partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico (può essere una persona fisica, come una ditta incaricata del lavoro);

Si possono usare anche i bonifici predisposti per detrazioni su interventi di recupero del patrimonio edilizio o su interventi che garantiscono la riqualificazione energetica dell’edificio.

Vanno bene anche i bonifici effettuati su conti aperti su istituti diversi dalle banche, ma comunque autorizzati da Banca d’Italia a prestare servizio di pagamento.

Nel caso di una persona titolare di un reddito d’impresa NON si ha l’obbligo di effettuare i pagamenti tramite bonifico, mentre varranno gli ulteriori adempimenti che sono previsti per le persone fisiche, e di seguito elencate.

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale Bonus Facciate 2020 è bene tenere sempre a portata di mano per qualunque richiesta e controllo:

  • dati catastali identificativi dell’immobile (non necessario nel caso in cui si eseguano interventi di isolamento termico o che riguardino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio);
  • data di inizio dei lavori, da comunicare preventivamente alla ASL locale (con raccomandata, qualora obbligatoria);
  • documentazione relativa agli interventi che sono stati realizzati (fatture relative le spese sostenute, ricevuta del bonifico utilizzato per pagare i lavori, abilitazioni amministrative richieste);
  • domanda di accatastamento (per immobili non ancora censiti);
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • delibera dell’assemblea condominiale in caso di intervento sulle facciate del condominio (nel caso in cui si intervenga su di esso, può essere incaricato di effettuare gli adempimenti necessari per ottenere il Bonus, un condomino delegato o l’amministratore di condominio);
  • consenso ai lavori da parte degli affittuari, se questi sono effettuati da chi detiene l’immobile e non vi risiede attualmente.

Qualora si effettuino lavori che interessano almeno il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’abitazione, è necessario conservare anche i seguenti documenti:

  • asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che certifica la corrispondenza tra l’obiettivo che ci si era posto con l’inizio dei lavori ed il risultato effettivamente conseguito;
  • attestato di certificazione energetica APE redatto da tecnico abilitato.

Nel caso in cui gli interventi vadano a conseguire anche un risparmio energetico, è importante consegnare (entro 90 giorni dal termine dei lavori) la scheda compilare telematicamente sul sito dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico), comprensiva di tutti gli interventi realizzati.

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Federico Calvanelli
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