Criteri ambientali minimi

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Introduzione

I criteri ambientali minimi in edilizia (CAM), definiscono le caratteristiche possedute da un materiale isolante per essere considerato sostenibile durante tutto il suo ciclo di vita.

Il loro rispetto è fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico.

Prima di tutto, cercheremo di capire:

  • cosa sono i criteri ambientali minimi;
  • perchè sono stati ideati;
  • quali sono i parametri che i materiali isolanti per l’edilizia devono possedere per rientrarvi.

Cosa sono i criteri ambientali minimi

edificio sostenibile che rispetta criteri ambientali minimi

Per criteri ambientali minimi intendiamo una serie di parametri/requisiti stabiliti dal Ministero dell’Ambiente.

Sono stati stabiliti per regolamentare la:

  • costruzione di nuovi edifici;
  • manutenzione e ristrutturazione di quelli già esistenti.

Qual è la loro finalità

La finalità dei criteri ambientali minimi in edilizia è quella di individuare i materiali e le soluzioni progettuali che riescono a garantire:

  • sostenibilità, in termini di difesa e tutela del patrimonio ambientale;
  • riduzione dell’impatto dell’uomo sul territorio.

In tal senso, si parla di Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement), in quanto l’attuazione dei criteri ambientali minimi è volta ad implementare quelle politiche europee che puntano:

  • alla razionalizzazione degli acquisti e dei consumi di materiali;
  • ed all’incremento, di contro, della loro qualità ambientale.

Un materiale che rispetta i criteri ambientali minimi per l’edilizia deve garantire questa sua sostenibilità a 360 gradi, ossia:

  • durante tutto il suo ciclo di vita, dalla realizzazione allo smaltimento finale;
  • risultando disponibile con facilità sul mercato;
  • facendo parte di una filiera produttiva trasparente.

Dal punto di vista normativo, questi criteri sono stati regolamentati:

  • dalla Legge 221/2015;
  • e dal D.lgs. 50/2016, modificato in seguito dal D.lgs 56/2017

In quest’ultimo si afferma che le stazioni appaltanti non hanno discrezionalità in merito all’applicazione o meno dei criteri ambientali minimi, risultando di fatto obbligatori.

Criteri ambientali minimi per materiali isolanti 

Da dove nasce la relazione tra criteri ambientali minimi per materiali isolanti ed accesso a bonus come il 110%?

Dobbiamo risalire all’Art. 119 del DL Rilancio,Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Proprio al primo punto si dice espressamente che:

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”.

Di conseguenza l’accesso all’agevolazione è fortemente vincolato alla sostenibilità ambientale dei materiali isolanti usati per garantire il risparmio energetico di un immobile.

Il rispetto dei criteri ambientali minimi per materiali isolanti in edilizia ha senso, se pensiamo alla finalità di un intervento di isolamento termico.

Difatti, questi sono messi in atto per:

  • ridurre (ed ottimizzare) i consumi energetici necessari per garantire il normale funzionamento di un edificio;
  • ottenere una riqualificazione dell’edificio, attestabile con un miglioramento della classe energetica;
  • tutelare l’ambiente, riducendo le emissioni di inquinanti nell’atmosfera.

In conclusione, è giusto che i materiali isolanti abbiano un impatto ambientale minimo durante tutto il loro ciclo di vita.

Conseguentemente a questo, si comprende come il rispetto dei criteri ambientali minimi sia stato stabilito per l’accesso al 110%.

Come non vanno prodotti i materiali isolanti casa stilizzata in cartone

I materiali isolanti, per poter entrare nei cosiddetti criteri minimi ambientali NON devono essere prodotti:

  • utilizzando ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • con lane minerali;
    • queste devono essere conformi con quanto stabilito nel regolamento n. 1272/2008 del Parlamento Europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  • se prodotti in lana di vetro devono essere per il 60% di materiale riciclato e/o recuperato (percentuale calcolata sul peso del prodotto finito).

Di conseguenza è importante verificare sempre quale tipo di materiale isolante si vuole utilizzare per realizzare la coibentazione del proprio edificio.

Nel nostro caso, non abbiamo dubbi su quale scegliere.

La schiuma ISOFOR rispetta i CAM?

schiuma isolamento insufflaggio isofor sottotetto

E per quanto riguarda la schiuma espansa ISOFOR?

Questo materiale isolante rispetta i criteri ambientali minimi per materiali isolanti richiesti per l’accesso al 110.

Di conseguenza, possiamo disporre di esso come prodotto per realizzare un intervento di insufflaggio che minimizza i fenomeni di dispersione termica nelle intercapedini vuote.

Rientrando nei criteri ambientali minimi, ISOFOR è rispettoso dell’ambiente, ma non dimentichiamo anche le ottime capacità termiche!

Considerato come uno tra i migliori materiali isolanti, per utilizzarlo al meglio è sempre bene affidarsi ad esperti del settore (mai a conoscenti o improvvisati del fai da te).

Quindi, non dimenticate di contattare la nostra ditta se necessitate di un intervento di isolamento termico!

Da più di 40 anni nel settore delle coibentazioni termiche, porteremo a termine un lavoro eseguito a regola d’arte!

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Federico Calvanelli
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